E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del 10 agosto 2016 del Ministero dell’Interno, che aggiorna i criteri di accesso alle agevolazioni per le politiche e i servizi dell’asilo per l’accoglienza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e dei titolari del permesso umanitario e sono state approvate le nuove linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).
Il decreto si articola in due parti, la prima relativa alle linee guida per la presentazione delle domande per l’accesso al Fondo e per la prosecuzione dei progetti finanziati già in corso, la seconda contenente le linee guida per i servizi di accoglienza integrata nello SPRAR. Gli interventi di accoglienza integrata possono essere rivolti a tre categorie di destinatari: richiedenti e titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, singoli o con il rispettivo nucleo familiare; richiedenti e titolari di protezione internazionale o titolari di permesso umanitario, con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico;
minori stranieri non accompagnati (Msna). Le agevolazioni possono coprire fino al 95% delle spese. Il co-finanziamento obbligatorio del 5% del costo complessivo del progetto può essere apportato sia dallo stesso Ente locale che dall’eventuale Ente attuatore o da Enti locali partner e può consistere nella valorizzazione di beni, servizi o personale messi a disposizione del progetto oppure nella disponibilità di denaro.
Il decreto introduce due modalità di accesso alla rete SPRAR e alle agevolazioni del Fondo riservate rispettivamente: Enti locali che intendono presentare domanda di finanziamento di un nuovo progetto di accoglienza; Enti locali che intendono presentare una domanda di prosecuzione di progetti in scadenza. Per quanto riguarda le domande di accesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, ogni Ente locale, in forma singola o associata, può presentare una sola istanza di contributo per ciascuna tipologia di destinatari. Le domande pervenute entro il 30 settembre di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della pubblicazione delle graduatorie per l’ammissione al finanziamento dal 1° gennaio dell’anno successivo; le domande pervenute entro il 31 marzo di ciascun anno possono essere esaminate dal 1° luglio successivo. Le domande presentate relative ai progetti con scadenza nell’anno 2016 possono essere presentate entro il 30 ottobre 2016. Le proposte progettuali hanno durata triennale e, dopo la valutazione, sono inserite in apposite graduatorie predisposte periodicamente, secondo le linee guida di cui al decreto. Gli Enti locali sono finanziati progressivamente in base alla disponibilità finanziaria, secondo l’ordine di graduatoria. Le domande di prosecuzione dei progetti nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), devono essere trasmesse entro i sei mesi precedenti la scadenza del finanziamento triennale.
SISTEMA DI PROTEZIONE PER CHI RICHIEDE ASILO
I servizi di accoglienza dello SPRAR ha come obiettivo la riconquista dell’autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e di permesso umanitario attraverso l’attivazione di interventi materiali di base (vitto e alloggio) e di percorsi di inclusione sociale come: mediazione linguistico-culturale;
orientamento e accesso ai servizi del territorio; insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i
minori; formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, abitativo e sociale; orientamento e accompagnamento legale; tutela psico-socio-sanitaria. Oltre a garantire la corrispondenza di questi servizi a quanto previsto in dettaglio dalle linee guida e la presenza di un’equipe multidisciplinare con le competenze indicate dal manuale SPRAR, gli Enti locali hanno l’obbligo di aggiornare i dati dei beneficiari, dei progetti attivati, degli operatori e delle strutture e di richiedere le proroghe dell’accoglienza, che devono essere autorizzate dal Ministero dell’Interno.