I contributi rivolti alle Pmi per l’acquisto di beni strumentali fanno parte del pacchetto inserito dal MISE nel decreto alla Nuova Sabatini. Le domande per accedere partono dal 2 maggio, una data da tenere presente per non rinunciare a questa opportunità.
L’opportunità è inserita nella circolare del Ministero dello Sviluppo economico che definisce termini e modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi a valere su decreto interministeriale del 25 gennaio 2016. Decreto che modifica la Nuova Sabatini, svincolando le riserve finanziarie dal plafond di CDP in base alle nuove indicazioni, che trovano conferma nella circolare, le banche o gli intermediari finanziari potranno attingere alle proprie provviste per finanziare gli investimenti delle Pmi.
SABATINI TER CIRCOLARE MISE
La circolare fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché il supplemento di documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla nuova disciplina. Lo sportello per la presentazione delle domande aprirà il 2 maggio 2016. La circolare contiene una serie di indicazioni in merito all’intero iter di accesso alle agevolazioni e alle procedure connesse all’erogazione dei contributi.
COSA BISOGNA FARE
La Pmi presenta alla banca o intermediario finanziario la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento per l’acquisto o l’acquisizione, nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali.
La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalle Pmi, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione del contributo. La banca/intermediario finanziario ha facoltà di concedere il finanziamento alla Pmi mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da CDP, ovvero mediante diversa provvista. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento stesso.
COSA FANNO LE BANCHE
La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla Pmi, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa Pmi in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. A quel punto, il MISE adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla Pmi e alla relativa banca/intermediario finanziario. Il contributo concesso dal Ministero alla Pmi, a fronte del finanziamento ottenuto, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75 % annuo per cinque anni.
La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la Pmi e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
La Pmi, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. La Pmi trasmette al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando alle stesse l’ulteriore documentazione richiesta.
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento bancario o in leasing finanziario, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero, deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2016 da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione. il finanziamento, la cui stipula deve necessariamente avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:
essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;
avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene;
essere deliberato per un valore non inferiore a 20mila euro e non superiore a 2 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene;
in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l’importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria stessa.
QUALI SONO LE PMI CHE NE POSSONO BENEFICIARE
Possono beeficiare dei contributi quelle Pmi che hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca; sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” .
Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, le imprese proponenti devono provvedere all’apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l’ultimazione dell’investimento ed attestarne l’avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento.
COME SI RICHIEDONO LE AGEVOLAZIONI
La circolare conferma inoltre le novità introdotte dal decreto del 25 gennaio 2016 in merito alle procedure, e in particolare ai tempi. L’impresa interessata alle agevolazioni della Nuova Sabatini potrà presentare la domanda di contributo insieme alla richiesta di finanziamento alla banca (o all’intermediario finanziario), che inoltrerà la richiesta di prenotazione delle risorse per il contributo MISE, anche per più operazioni, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso mese oppure entro il giorno lavorativo immediatamente successivo.
A quel punto il MISE avrà cinque giorni lavorativi di tempo per comunicare la disponibilità, parziale o totale, delle risorse alla banca o all’intermediario finanziario, che entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione dovrà adottare la delibera di finanziamento, per poi trasmettere, entro i successivi dieci giorni, l’elenco dei prestiti deliberati al Ministero, con indicazione dei relativi investimenti, dei dati identificativi dell’impresa beneficiaria, dell’origine della provvista utilizzata, dell’importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento. Ricevuto l’elenco dei finanziamenti approvati, il MISE avrà trenta giorni di tempo per adottare il provvedimento di concessione delle agevolazioni, soddisfacendo le richieste, secondo l’ordine di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione del contributo, infine, l’impresa dovrà stipulare con la banca o con l’intermediario finanziario il contratto di finanziamento.
QUANDO SI EROGANO LE AGEVOLAZIONI
Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili.