Diritti degli artisti. Si sbloccano i soldi dovuti agli artisti
Accolte le posizioni di Sfc e ItsRight

Enzo_mazza_fimiCon un’ordinanza depositata questa mattina, il Giudice Giuseppe Cricenti della Nona Sezione del Tribunale Civile di Roma ha rigettato il ricorso di Nuovo Imaie – www.nuovoimaie.it –  Istituto che tutela i diritti degli artisti interpreti o esecutori, nato nel luglio del 2010 e promosso da artisti del settore musicale e audiovisivo, e si occupa di riscuotere e distribuire i diritti di attori, cantanti, musicisti, direttori d’orchestra, derivanti dalle utilizzazioni delle loro opere registrate, nei confronti Scf (Consorzio Fonografici) – www.scfitalia.it – che rappresenta le case discografiche, e di ItsRight.

Il ricorso richiedeva il blocco di oltre 19 milioni di euro di diritti degli artisti, interpreti ed esecutori raccolti da Scf per gli anni 2012 e 2013. “Siamo soddisfatti della decisione del giudice che ha accolto le nostre posizioni riconoscendo la legittimità delle azioni poste in essere da Scf e ItsRight, per dare attuazione alle liberalizzazioni nel settore degli artisti e sbloccando così le somme di competenza degli artisti interpreti”, dice Enzo Mazza, presidente Scf. “Queste potranno quindi essere ripartite agli aventi diritto”.

Scf Consorzio Fonografici è stato costituito nel 2000, con oltre 350 produttori discografici aderenti, il consorzio Scf offre ai suoi oltre 110.000 clienti la possibilità di utilizzare e diffondere in pubblico le produzioni di etichette discografiche indipendenti e major internazionali, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore e dalle direttive dell’Unione Europea. Il repertorio tutelato da Scf conta oltre 20 milioni di brani.

Scf è presente nell’elenco delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria (http://www.governo.it/die/) ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 19 dicembre 2012 (“Individuazione, nell’interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni”) e dunque risulta possedere i requisiti minimi per operare come ente di gestione collettiva dei diritti connessi.

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