Entro il 16 luglio bisogna versare il diritto annuale
alla camera di commercio

ModF24modific1C’è tempo fino al 16 luglio per versare il diritto annuale alla Camera di Commercio, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte di chi non avesse provveduto entro la scadenza del 16 giugno. Le imprese soggette a studi di settore possono ancora effettuare il versamento senza 0,40% entro il 7 luglio, oppure con 0,40% entro il 20 agosto. Sono tenuti al pagamento tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro Imprese o nel R.E.A. Anche i soggetti iscritti solo al R.E.A. (tra cui associazioni, fondazioni, enti religiosi che svolgono attività economica) sono obbligati a versare il diritto annuale. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato per il 2014 gli stessi importi (fissi o mediante calcolo a scaglioni) dovuti per il 2013.

Il diritto annuale consiste in una somma in misura fissa – precalcolata – per le imprese individuali (pur con importi distinti fra sezione ordinaria e speciale), per i soggetti iscritti al R.E.A. (tra cui associazioni, fondazioni, enti religiosi che esercitano attività economica, etc.), per le unità locali o le sedi secondarie di imprese estere, per le società semplici (con importi distinti fra agricole e non agricole), per le cosiddette società tra avvocati. Tutti gli altri soggetti, ovvero S.n.c., S.a.s., società di capitali, cooperative, consorzi, etc., dovranno pagare il diritto annuale in base al fatturato. I soggetti iscritti al Registro Imprese o nel R.E.A., quali titolari di partita Iva, dovranno effettuare il versamento con F24 utilizzando una delle modalità telematiche previste (Entratel, home banking ecc.). Il modello va compilato con il codice fiscale (non la partita Iva) dell’impresa o soggetto R.E.A. Gli importi a titolo di diritto annuale andranno indicati nella “Sezione Imu e altri tributi locali”.

Compensazioni e rimborsi
Nel caso il diritto annuale venisse versato in eccedenza, o addirittura versato quando non dovuto, è senz’altro più vantaggioso per il contribuente utilizzare la compensazione anziché richiedere il rimborso. Questo perché: non ci sono costi (sui rimborsi ci sono le spese del bonifico o dell’emissione dell’assegno circolare); l’utilizzo del credito è immediato; consente anche di correggere errori, in casi limitati, sull’Ente destinatario delle somme (ovvero in caso di pagamento a CCIAA errata). Tuttavia è necessario contattare preventivamente la Camera di Commercio per verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari e non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi versamenti e quindi sanzionate.

Sanzioni e ravvedimento operoso
Le imprese che non verseranno il diritto annuale andranno incontro ad una sanzione amministrativa. Le sanzioni saranno applicate anche in caso di versamento incompleto e/o in ritardo. Sarà emessa una cartella esattoriale per il recupero dei diritti dovuti. È possibile evitare l’irrogazione della sanzione effettuando il versamento comprensivo delle somme a titolo di ravvedimento operoso (entro un anno dalla violazione). Prima di effettuare il ravvedimento si consiglia di contattare l’Ufficio Diritto Annuale. Le imprese inadempienti, rispetto al pagamento del diritto annuale, non potranno ottenere la certificazione da parte del Registro delle imprese, né avere accesso ai contributi camerali.

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