Esenzione bollo auto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 122 del 20 maggio 2019 dà il via libera a riduzioni ed agevolazioni ulteriori rispetto a quelle disposte dalle leggi statali.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 122 del 20 maggio 2019 lascia spazio ad agevolazioni deliberate su base locale, una novità importante per la tassa automobilistica.
La decisione della Corte riguarda a dire il vero una questione opposta, ovvero l’introduzione da parte della Regione Emilia Romagna di requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti su base statale per poter fruire dell’esenzione dal pagamento del bollo per le auto storiche (con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 ed i 30 anni).
L’esenzione, regolata dal comma 2 dell’art. 63 della legge n. 342 del 2000 (abrogato dal 1° gennaio 2015) si applicava ad auto e moto di particolare interesse storico e collezionistico, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, individuati dall’ASI e dalla FMI.
Nel ribadire che le Regioni non possono introdurre requisiti e condizioni restrittive rispetto alle norme statali, la sentenza della Corte Costituzionale lascia ampio spazio di manovra per esenzioni aggiuntive, nel rispetto del pareggio di Bilancio e senza ricadute sulle casse dello Stato.
La sentenza n. 122 del 20 maggio 2019 fissa quindi un punto fermo: le Regioni non possono aumentare la pressione fiscale oltre i limiti stabiliti dalle leggi statali ma, al contrario, hanno piena facoltà di stabilire nuove agevolazioni relative al bollo auto, in virtù della propria autonoma politica fiscale.
Bollo auto: Regioni libere di introdurre esenzioni fiscali
Esenzione bollo auto, la sentenza della Corte Costituzionale che dà il via libera alle Regioni
La sentenza della Corte Costituzionale depositata il 20 maggio 2019 è destinata a far discutere, in chiave positiva.
Oggetto della controversia è la questione di illegittimità costituzionale relativa alla legge della Regione Emilia Romagna n. 15/2012, all’articolo 7, comma 2, nella parte in cui prevede che per aver diritto all’esenzione dal pagamento del bollo per le auto storiche dal 1° gennaio 2013 era necessaria l’iscrizione in uno dei registri previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale, si tratta di una norma restrittiva che riduce in maniera illegittima il perimetro dei soggetti beneficiari dell’esenzione dal pagamento del bollo auto.
La legge statale prevedeva infatti che l’esenzione si applicasse senza adempimenti ulteriori per tutte le auto e moto immatricolati tra i 20 ed i 30 anni e che rientrassero tra quelle individuate da ASI e FMI.
L’illegittimità costituzionale confermata dalla Corte riguarda esclusivamente la parte della norma regionale che introduce requisiti più stringenti per l’applicazione dell’esenzione. Al contrario,
“non riguarda, tuttavia, quella parte della norma regionale che amplia la portata dell’esenzione di cui all’art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000, estendendola al più generale insieme dei veicoli di interesse storico o collezionistico sia pure alla condizione della sussistenza dei sopra richiamati requisiti.”
Nella parte in cui l’esenzione viene estesa, la Corte stabilisce che non si ritiene un superamento, da parte della norma regionale, del limite massimo di manovrabilità stabilito dal principio di coordinamento di cui al comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 68 del 2011.
Bollo auto, Regioni libere di attuare la propria politica fiscale
Il decreto legislativo sul federalismo regionale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, ha stabilito con l’articolo 8 che, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano direttamente la tassa automobilistica regionale.
La norma è richiamata dalla Corte Costituzionale che, nella storica sentenza del 20 maggio 2019, ricorda che:
“il legislatore ha attribuito alla tassa automobilistica una valenza differenziata, sia rispetto ai tributi propri autonomi (siano essi “originari” o, nei termini di cui sopra, “ceduti”), sia rispetto ai tributi