Gare pubbliche e codice appalti. E’ stato approvato il nuovo decreto per regolare i compensi, fissare gli importi per tutte le gare pubbliche di progettazione.
Con il Dm del Ministero della Giustizia, di concerto con le Infrastrutture, che fissa i parametri di riferimento per i servizi di architettura e ingegneria, inizia l’attuazione del Codice appalti inizia anche per il Governo. La notizia dell’approvazione del provvedimento arrivato a sorpresa, dal momento che non c’è stata alcuna condivisione con le parti interessate è comunque fondamentale per i professionisti. Il motivo? Si afferma finalmente un principio destinato a scatenare polemiche. Le Pa potranno decidere in autonomia quali parametri utilizzare nel momento in cui compongono i bandi pubblici.
Questo decreto fa parte di una cinquantina di provvedimenti di attuazione previsti dal Codice appalti. L’articolo 24 comma 8 del Dlgs 50 del 2016 prevede che un decreto del Ministero della Giustizia dovrà definire le tabelle dei corrispettivi “commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione dei servizi di architettura e ingegneria”. Queste tabelle vengono utilizzate dalla Pa ogni volta che deve organizzare una gara per la progettazione o per un servizio simile. Per questo sono considerate fondamentali per i professionisti italiani.
COSA DICEVA IL VECCHIO DECRETO
Il precedente provvedimento Dm n. 143 del 2013 aveva caratteristiche simili. Questo nuovo decreto sarà l’aggiornamento di quel testo. Inizia in questo modo la fase di attuazione del Codice appalti da parte dell’esecutivo. Questo decreto è il primo in assoluto, se escludiamo tutto il pacchetto relativo all’Autorità anticorruzione. Secondo le indicazione del Dlgs n. 50 del 2016 sarebbe dovuto arrivare entro il 18 giugno: la pubblicazione ci sarà ma con qualche giorno di ritardo.
ECCO COSA CAMBIA
I parametri delle nuove tabelle saranno gli stessi del vecchio Dm n. 143 del 2013. Vuol dire che le stazioni appaltanti che li utilizzeranno non dovranno cambiare di molto le loro abitudini: sia le formule che i coefficienti sono confermati dal nuovo sistema del Ministero. Ma non è rimasto del tutto uguale. Nella prima parte del decreto è stata, inserita una previsione che non era presente nella versione originaria. All’articolo 1, allora, si dice che i corrispettivi del testo “possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento”. Possono anziché devono. In pratica, le stazioni appaltanti continuano ad avere mano libera. Sull’obbligatorietà di utilizzo di questi parametri, infatti, esiste una questione che si trascina da tempo. Il Codice appalti, dopo mesi di braccio di ferro, ha parlato di facoltà. Ma alcuni vecchi indirizzi dell’Anac hanno parlato di un vero e proprio obbligo. Adesso, il Dm del Ministero della Giustizia prende posizione a sfavore dei professionisti. In base a questa formulazione, allora, le amministrazioni potranno fare come credono, senza rispettare i limiti di legge.
In attesa della pubblicazione del decreto il Ministero delle Infrastrutture prosegue sul lavoro di attuazione del Codice, a margine di quello dell’Anac. Sono una decina i provvedimenti allo studio dei tecnici di Graziano Delrio. Tra questi, bisogna ricordare il fondamentale decreto ministeriale sui livelli di progettazione. Dovrà andare a definire il nuovo progetto di fattibilità, che sostituirà il preliminare e cercherà di individuare un importo fisso per l’opera, dal quale non bisognerà discostarsi tra definitivo ed esecutivo. La sua approvazione definitiva è prevista prima della pausa di agosto.