Assunzioni: Inps ha emanato la circolare numero 57/16 che contiene indicazioni per accedere all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, previsto dalla Legge di Stabilità 2016.
La Legge di Stabilità 2016 prevede che ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) sia riconosciuto l’esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato – con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico – decorrenti dal 1º gennaio 2016 e stipulate non oltre il 31 dicembre 2016. Con la circolare n. 57 del 29 marzo 2016, l’Inps fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo concesso per un periodo massimo di 24 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di 3.250 euro su base annua.
In relazione ai rapporti di lavoro part-time, la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base dello specifico orario ridotto di lavoro. Per agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile pari a 270,83 euro e, per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,90 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La contribuzione eccedente la soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a 3.250 euro su base annua.
UN DIRITTO SUBORDINATO A DIVERSE SPECIFICHE
Il diritto alla fruizione di questo esonero è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, di specifiche condizioni: il lavoratore, nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Principio che vale anche per il contratto di apprendistato (che seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato) e per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione o domestici. Diverso il caso del lavoro intermittente: l’eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei 6 mesi precedenti la data di assunzione non costituisce condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo biennale;
il lavoratore, nel corso dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (quindi, fra il 1 ottobre 2015 e il 31 dicembre dello stesso anno), non deve essere stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore che richiede l’incentivo, con società da questi controllate o collegate o facenti capo, seppur per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190-2014). Anche in questo caso, il discorso vale anche per le società controllate o collegate o facenti capo, seppur per interposta persona, al datore di lavoro medesimo. Se le ultime due condizioni precludono del tutto l’accesso allo sgravio contributivo, la prima, a carattere temporale, è superabile o attendendo il decorso del semestre di riferimento o effettuando un’assunzione a tempo determinato per almeno 180 giorni che permetta la ricostituzione del requisito dei 6 mesi.
Lo sgravio non è concesso in caso di conferma in servizio degli apprendisti e a coloro che non sono in regola con il versamento dei contributi e che non rispettano i contratti e le norme in materia di lavoro.